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Il regolamento del condominio non può vietare l’affitto breve

Alla usuale norma del regolamento condominiale che vieta la variazione di destinazione d’uso di un appartamento dal consueto uso abitativo, ovvero anche il subaffitto o l’affitto sotto forma di pensione o di albergo, fa eccezione la formula dell’affitto breve o della locazione stagionale. A dichiararlo è l’autorevole voce della Cassazione, con sentenza 22711 del 28-09-2017, in relazione al caso di un condominio di Taormina nel quale la norma sopracitata era stata annullata. green lease 2I condòmini interessati da tale abrogazione avevano quindi citato il condominio per ottenere il risarcimento dei danni causati nel tempo (si parte dall’ormai lontano 1984) dal divieto riconosciuto illegittimo. Il condominio, spiegando che la disposizione regolamentare non vietava la locazione a uso transitorio stagionale, che avrebbe consentito agli attori di trarre dai loro immobili le utilità auspicate e di evitare il danno, vinse in primo grado.

Il parere degli ermellini

A seguito del ricorso per cassazione, la Suprema Corte, nel rigettarlo, sottolineava la differenza tra l’uso intensivo dei locali adibiti a pensione o albergo e quello temporaneo, ritenendo che la clausola annullata non si riferisse ad un divieto assoluto di adibire i singoli vani dell’immobile a un uso diverso da quello di privata abitazione, e che, pertanto, fosse consentita la locazione per brevi periodi, come dimostrato anche dal regolamento condominiale e dal fatto che gli stessi appellanti avevano ammesso che la previsione regolamentare consentiva gli affitti saltuari, cui avevano dovuto ricorrere, conseguendo minori guadagni rispetto a quelli derivanti dall’esercizio della preclusa attività alberghiera. house-construction-1005491Pertanto i condòmini, anche non in possesso di licenza alberghiera come inizialmente eccepito dal condominio, hanno facoltà di sfruttare economicamente gli immobili, tramite la non vietata locazione stagionale, modalità che appunto avevano sempre attuato. (Fonte avv. Paolo Accoti su condominioweb.it)

Manca ancora una norma definitiva

In sostanza, quindi, la locazione di un proprio immobile per brevi periodi non può essere esplicitamente vietata dal regolamento condominiale ricomprendendola nella norma che vieta l’uso diverso da civile abitazione, anche se la giurisprudenza non è ancora perfettamente allineata in tal senso. Esistono infatti diverse correnti di pensiero circa l’opportunità di imporre nel regolamento contrattuale o assembleare delle limitazioni alla proprietà privata dei singoli condòmini e la loro opponibilità a tali norme.

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