Furti – ovviamente – ma non solo: atti di vandalismo, danneggiamenti, fino ad arrivare alla violenza privata e alle aggressioni. Sono tanti i motivi per i quali può essere opportuno installare un sistema di videosorveglianza nelle parti condominiali comuni. Dopo anni di vuoto normativo e relative aporie sull’interpretazione di norme evidentemente non adeguate, nel 2012 con la riforma del condominio è entrata in vigore la l. n. 220/2012, che per la prima volta si è occupata degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni (art. 1122-ter). Tale articolo stabilisce la liceità di installazione degli impianti purché deliberati in assemblea con “la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136”, cioè con voti che esprimano la maggioranza degli intervenuti e coprano almeno metà del valore dell’edificio.
La videosorveglianza nelle parti comuni
Una volta deliberato di procedere all’installazione, occorrerà attenersi al Codice della Privacy, in particolare alla parte relativa alla Guida “Condominio e Privacy” predisposta dal Garante. Le indicazioni previste riguardano in maniera specifica le parti comuni, quindi impianti di videosorveglianza atti a monitorare il condominio stesso: è obbligatorio segnalare la presenza dell’impianto con appositi cartelli, conservare le registrazioni per un periodo limitato (normalmente 24-48 ore, salvo necessità di deroghe da richiedere al Garante della Privacy), riprendere esclusivamente le aree condominiali comuni evitando il più possibile le zone circostanti non pertinenti, come strade, negozi, edifici in prossimità. I dati raccolti dovranno ovviamente essere protetti e accessibili solo a persone autorizzate.
Videosorveglianza in aree private
Nel caso invece di uno o più condòmini che vogliano installare sistemi di videosorveglianza per la tutela del proprio appartamento (o posto auto, o box, etc.), se le immagini non vengono diffuse, il Codice della Privacy non si applica, trattandosi di proprietà private. Esistono però alcune norme che disciplinano anche queste pratiche perché rientrino nel rispetto delle norme di responsabilità civile e di sicurezza e non si incorra in illeciti. Non è quindi obbligatorio per il privato segnalare la presenza del proprio impianto di videosorveglianza, ma questo deve avere un raggio di ripresa limitato esclusivamente alla sua proprietà. È cioè possibile inquadrare per esempio il proprio portone, ma non l’intero pianerottolo.
Il mancato rispetto di queste indicazioni, sia per impianti condominiali sia per sistemi installati da privati, per violazione degli artt. 161 e ss. Codice privacy, può determinare sanzioni civili e penali e conseguenti richieste di risarcimento danni.
Occorre infine ricordare che le riprese effettuate dai sistemi di videosorveglianza hanno a tutti gli effetti valore probatorio legittimo, a prescindere dal rispetto delle indicazioni del Codice della Privacy.