Dolci, teneri e simpatici amici a quattro zampe, non sempre però sono ben accetti dalla comunità condominiale. Nella vita di tutti i giorni possono sorgere liti e discussioni a causa di un cane che abbaia troppo forte o di uno che, per andare a fare una passeggiata, è costretto a prendere l’ascensore. Questi episodi possono turbare la convivenza di chi vive nel condominio.
L’amministratore, non ha il potere di silenziare con una semplice “App” il rumoroso cane o montare una carrucola apposita per trasportare i nostri amici pelosi ma dovrà attenersi alla legge.
La legislazione italiana, infatti, tutela il miglior amico dell’uomo con il comma 5 dell’art. 1138 c.c. introdotto con la legge di riforma del condominio n. 220/12, disponendo che le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici in casa e nel condominio in quanto costituirebbe una limitazione dei diritti delle persone agli affetti famigliari che ormai includono anche animali da compagnia. L’Unione Europea, già nel 1987, con alla Convenzione di Strasburgo, già tutelava gli animali da compagnia con una legge riguardante il divieto di maltrattamento degli animali d’affezione.
E se il limite è nel Regolamento?
Premesso che gli atti che disciplinano il vivere dei condomini sono principalmente due, il regolamento di condominio “assembleare” oppure quello di tipo “contrattuale”, ovvero nato con il primo Contratto di Condominio, è dibattuto da parte della giurisprudenza la tesi secondo cui solo quest’ultimo potrebbe contenere vincoli sull’uso delle singole unità immobiliari e degli impianti come, ad esempio, la detenzione di animali e l’accesso e il trasporto degli stessi in ascensore. Le ultime sentenze stanno effettivamente negando questa tesi.
Per la legge n°220/12 quindi, nei regolamenti del primo tipo, assembleari, sono nulli tutti atti che impediscano il possesso di un animale domestico e che genericamente limitino i diritti dei condomini.
Come comportarsi se viene deliberato in assemblea il divieto?
Una qualunque delibera che comporti disposizioni di divieto a detenere animali domestici può essere annullata presentando ricorso al Giudice di pace.
Nonostante le incomprensioni della giurisprudenza il nostro “fido” può liberamente convivere con il suo amato padrone il quale, dalla sua parte dovrà cercare di attenersi a “Buone abitudini” per una convivenza serena con i vicini di casa, soprattutto con quelli insofferenti alla presenza dei nostri cani. Ricordiamo sempre perciò di attenerci a regole di buona educazione e rispetto reciproco.