La Legge 98/2013 ha ripristinato l’obbligatorietà della mediazione in vari ambiti, tra i quali rientra anche quello delle controversie condominiali, come riconfermato anche dalla cosiddetta “manovrina” del 2017, allo scadere dei quattro anni di sperimentazione e osservazione di tale norma da parte del Ministero della Giustizia.
Definizione e obbligatorietà della mediazione condominiale
L’attività di mediazione, per la quale un terzo imparziale cerca di comporre un’intesa tra due o più soggetti in disaccordo, anche proponendo una eventuale soluzione alla controversia, ha molteplici campi di applicazione in condominio: dalla ripartizione delle spese alla definizione della natura esclusiva o condominiale di un bene o di un impianto, dall’intervento di singoli su una proprietà comune alla ripartizione e approvazione delle tabelle millesimali e così via. La competenza territoriale, come specificato dalla legge citata, è quella del Tribunale ove risulta ubicato il condominio, ovvero risulta competente il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, a prescindere dalla effettiva residenza delle parti.
E’ l’Assemblea a decidere
L’Amministratore di Condominio, per assumere il ruolo di mediatore, deve essere obbligatoriamente incaricato dall’Assemblea condominiale prima che il convenuto venga convocato e informato dell’attivazione dell’istanza. La legittimazione a partecipare alla mediazione è conferita all’Amministratore dalla maggioranza dei proprietari rappresentanti almeno la metà del valore dell’edificio, ex art.1136 comma 2 C.C., indifferentemente in prima o in seconda convocazione. Una volta presentata l’istanza, il responsabile dell’ufficio di mediazione convocherà le parti e i relativi avvocati entro trenta giorni; in questa prima fase è ancora possibile interrompere preventivamente il procedimento di mediazione e rivolgersi all’autorità giudiziaria. In caso contrario, la mediazione proseguirà potendo raggiungere, o meno, un’intesa. Se verrà raggiunto un accordo il verbale del mediatore, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi legali, ne costituirà titolo esecutivo. In mancanza di accordo il mediatore formulerà una proposta di conciliazione (che per essere accettata dall’Assemblea richiederà, di nuovo, la maggioranza di cui al citato art.1136 comma 2 C.C.). Il condominio, una volta fissata l’istanza di mediazione, potrà comunque deliberare la partecipazione all’istanza anche di un proprio mandatario – ancora tramite delibera assembleare votata dalla predetta maggioranza. Al pari dell’Amministratore, comunque, anche l’eventuale mandatario dei condomini non ha potere decisionale autonomo rispetto alla proposta di conciliazione, che come detto spetta all’Assemblea accettare o rifiutare.
L’Amministratore garantisce competenza e imparzialità
Ferma restando quindi l’importanza di conferire il mandato all’Amministratore in modo che possa gestire e seguire con competenza e imparzialità l’intera procedura, si intende che ogni decisione sarà demandata comunque all’Assemblea. Ne consegue che saranno da convocare due assemblee, la prima per deliberare il conferimento dell’incarico all’Amministratore (ed eventualmente al condomino mandatario), la seconda per ratificare o rigettare la proposta di accordo.