Il condominio, ormai lo sappiamo, è un mix di proprietà privata e beni comuni, e come tale viene tutelato.
La formula standard per i condomini è la Polizza Globale Fabbricati, un contratto assicurativo stipulato a livello condominiale per coprire sia i danni che possono avvenire all’interno del condominio, sia quelli che possono essere causati dal fabbricato condominiale ad altre strutture. La polizza globale è essenzialmente una copertura della Responsabilità Civile, che garantisce l’assicurato dalle richieste risarcitorie che potrebbero avanzare terzi danneggiati. Ciò significa che non copre i danni subiti dall’assicurato, ma lo tutela economicamente da eventuali pretese di terzi danneggiati. Il vantaggio offerto dalla polizza globale è che tutela e risarcisce sia i danni subiti negli spazi comuni del condominio, sia quelli causati a terzi o a loro proprietà, anche – e questo punto non è poi così noto – all’interno delle abitazioni private appartenenti al condominio stesso. Non è però coperto il danno subito da effetti domestici per responsabilità propria del condomino. Se si verifica un danno da incendio, la polizza condominiale rimborserà normalmente il danno al fabbricato e agli impianti al servizio del fabbricato, ma non rimborserà il danno riportato dagli effetti domestici del condomino che ha accidentalmente causato il corto circuito. Attenzione: per evitare che l’assicurazione, dopo aver pagato i danni subiti da terzi, si rifaccia sul responsabile del danno, è bene inserire nella polizza la clausola di rinuncia all’azione di rivalsa, che tutela i singoli condomini dalla rivalsa dell’assicurazione. Generalmente e nella maggioranza dei casi, la polizza globale fabbricati entra in azione per i danni provocati da acqua condotta (tubature), mentre non sono di solito coperte le infiltrazioni da avaria e vetustà di parti comuni (tetto, facciate ecc.). Utile è la clausola accessoria di ricerca guasti, che copre anche tutte le spese necessarie all’individuazione dell’origine di un danno. Trattandosi di una clausola di responsabilità civile, interviene solo laddove si siano causati danni a terzi, mentre non interviene se il danno rimane circoscritto al singolo e non è risarcibile.
Assicurare la propria casa: una spesa utile per “stare più tranquilli”
Che cosa fare dunque per tutelare anche la propria abitazione? Esistono diverse polizze assicurative private. Economica (intorno ai cento euro all’anno), utile e purtroppo poco nota è la “polizza del capofamiglia“, che tutela l’assicurato e tutte le persone che vivono stabilmente con lui, la proprietà e conduzione della casa adibita a dimora abituale e saltuaria, comprese pertinenze, dipendenze ed impianti, spargimento di acqua, esplosioni di gas (limitatamente alle lesioni personali), scoppio di apparecchi televisivi, caduta di antenne, uso di apparecchi domestici in genere, intossicazione o avvelenamento da cibi e bevande, proprietà e possesso di animali domestici, esercizio di attività sportive e di hobby, messa in moto di veicoli e natanti a motore da parte dei figli dell’assicurato di età inferiore ai 14 anni avvenuta all’insaputa dei genitori, uso di cavalli e animali da sella in genere, danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio. Per una tutela più specifica esistono poi le polizze multirischio, più costose ma molto complete. Coprono infatti sia i danni causati per esempio da incendio o furto all’interno dell’abitazione, sia la Responsabilità Civile per i danni a terze persone (RCT) causati dall’abitazione. Prevedono in genere anche i costi della tutela giudiziaria per i problemi legati alla casa (come le dispute che possono insorgere con i vicini) e spesso comprendono anche servizi di pronta assistenza tecnica, come idraulici, elettricisti o altri professionisti specializzati negli interventi tecnici in loco. Tali polizze di tutela giudiziaria possono anche essere sottoscritte autonomamente, per coprire le spese di difesa penale e civile, controversie contrattuali e spese per il recupero di debiti che derivano da situazioni extra contrattuali di immobili locati.
Garantirsi anche in caso di affitto con il Rischio locativo
A questo proposito, è bene ricordare che esiste anche la copertura a Garanzia del Rischio Locativo, utile da sottoscrivere per immobili affittati, che prevede un rimborso per i danni materiali e diretti subiti dall’immobile in locazione per responsabilità del locatario. Il Codice Civile prevede infatti che il locatario restituisca l’immobile dato in affitto nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna. Tutti i danni riconducibili alla responsabilità del locatario dovranno quindi essere risarciti. La polizza copre dunque il rischio di Responsabilità Civile del locatario ed è normalmente prestata nel Ramo Incendi. Se il proprietario ha già assicurato il fabbricato, il locatario deve comunque preoccuparsi della Compagnia che ha stipulato la polizza, perché, in caso di incendio a lui imputabile, potrebbe avvalersi del Diritto di Rivalsa nei suoi confronti. La garanzia “Rischio Locativo” è prestata a Primo Rischio Assoluto e il massimale utilizzato coinciderà, nella maggior parte dei casi, con il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato locato.