Questione spinosa sia per la ripartizione delle spese sia per danni e infiltrazioni che spesso ne derivano per incuria, quella del lastrico solare. Definito come la copertura superiore di un edificio, con funzione quindi di tetto ma spesso anche di terrazza (ove provvisto di parapetti), il lastrico solare può essere comune, se insiste su tutto lo stabile, o parziale se a esso afferiscono solo alcune parti dell’immobile.
Lastrico comune e condominio parziale
In caso di lastrico comune, tutti i condomini devono partecipare alle spese di conservazione sulla base dei millesimi di proprietà, ai sensi dell’art. 1123, primo comma, c.c. (fonte condominioweb.com ).
In caso invece di lastrico parziale, le spese competono solo ai condomini che ne traggono utilità. La definizione corretta è quella di “condominio parziale”, e l’utilità si verifica, per esempio nel caso del lastrico a terrazzo, con accesso e possibilità di stendere i panni, di collocare piante ornamentali o prodotti alimentari da essiccare, di servirsi del terrazzo come solarium etc.
Uso esclusivo: come ripartire le spese?
Se un solo condomino ha la possibilità di accedervi, si parla di lastrico solare a uso esclusivo. Trattandosi però di un elemento di copertura comune, anche il lastrico a uso esclusivo gode di una particolare ripartizione delle spese fra condomini. Esse spettano infatti per un terzo al solo condomino con accesso esclusivo, mentre i restanti due terzi vengono suddivisi tra i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in ragione dei millesimi di proprietà sul totale dell’immobile e non solo – in caso di lastrico parziale – della parte sulla quale insiste il lastrico stesso.
Queste suddivisioni si applicano non solo alle spese per mantenimento o rifacimento, trattandosi di una struttura che, anche se goduta esclusivamente da un condomino, svolge l’indefettibile funzione di copertura per tutti gli abitanti dello stabile. Esse valgono anche nel caso – purtroppo frequente – di danni derivanti da infiltrazioni: anche se il danno si verifica nell’immobile il cui proprietario gode dell’esclusivo uso del lastrico, alle spese devono partecipare tutti i condomini nella già citata misura dei due terzi ripartiti.
Poiché la responsabilità dei danni ricade sia sull’usuario esclusivo, in quanto custode del bene, sia sul condominio, per la già citata funzione di copertura sarebbe buona norma che all’amministratore competesse l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art.1130, primo comma, n.4, cod.civ.). Controlli da effettuarsi periodicamente, richiedendo quindi l’accesso al lastrico solare anche ove di uso esclusivo, per verificare tempestivamente l’opportunità di eseguire lavori di manutenzione evitando le spese ben più gravose che ricadono su tutti i proprietari quando il danno è ormai accertato e ingente. Una manutenzione periodica e accurata è sempre la via migliore per il risparmio e per un armonioso vivere in comune.