C’era una volta il portinaio. Con la sua famiglia, abitava in un appartamento al piano terra dello stabile, con accesso direttamente dall’atrio. Generalmente a vetri e velato da tendine, questo accesso nascondeva la pulsantiera dei citofoni e lasciava invece filtrare odorini mangerecci che facevano venire l’acquolina in bocca ai bambini di ritorno da scuola. Senza mezze misure, superdiscreto o informatissimo di fatti e misfatti di tutto il palazzo (e lieto di divulgarli), il portinaio sembra oggi una figura quasi leggendaria: ne sono rimasti pochi, spesso solo per poche ore, e quasi mai risiedono nell’appartamentino con la pulsantiera. Che però rimane lì, vuoto, senza profumo di arrosto o di crostata, tristemente inutilizzato. E invece potrebbe diventare una risorsa utile e “risparmiosa” per tutti i condòmini.
Fermo restando infatti che è sempre possibile destinare questi locali a spazio comune o a deposito, esiste però anche la possibilità di concederli in locazione, sia a un locatario estraneo al condominio sia a un condòmino (che non ha prelazione e che l’assemblea non è obbligata a preferire). Occorre naturalmente riunirsi in assemblea e votare a favore della locazione dell’ex portineria con una maggioranza semplice, poiché si tratta di un atto di ordinaria amministrazione avente lo scopo di accrescere il godimento delle parti comuni (ex art. 1106 C.C.). Inoltre, spetta all’assemblea scegliere il locatario e stipulare il contratto, tramite procura all’Aministratore. Si tratterà di un contratto di locazione a tutti gli effetti, come tale sottoposto a tutte le norme vigenti in materia e per il quale è obbligatoria la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. I guadagni derivati dall’affitto della portineria potranno essere ripartiti fra tutti i condòmini in base ai millesimi o essere destinati a un fondo che storni la cifra dalle spese totali di condominio, consentendo così di abbassarne la quota sempre secondo i millesimi di ripartizione. Attenzione: poiché gli introiti derivanti dall’affitto di questi locali costituiscono a tutti gli effetti un reddito, è necessario indicarli in sede di dichiarazione dei redditi.
Si può anche decidere di vendere i locali della portineria in disuso, per realizzare un guadagno più immediato e cospicuo. In questo caso occorre però che l’assemblea voti all’unanimità, poiché si tratta di optare per la rinuncia a una porzione di proprietà comune. Come nel caso della locazione, non esiste diritto di prelazione di un condòmino rispetto a un terzo, e sarà l’assemblea a decidere. La compravendita sarà stipulata con atto notarile dall’Amministratore (sempre con procura del condominio), il guadagno sarà ripartito tra i condòmini secondo le quote millesimali e naturalmente occorrerà poi riaggiornare le quote stesse, per conteggiare l’aggiunta di un nuovo appartamento e di un nuovo proprietario che andranno a ridurre proporzionalmente i millesimi di ciascun condòmino
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